medicina legale - PCI
In team con altre figure esperte in medicina legale sto lavorando ad uno studio per la valutazione delle spese vive che si trovano a sostenere le famiglie con bambini affetti da paralisi cerebrale infantile (danno emergente); lo studio, di cui ritengo interessante pubblicare l’anticipazione, avrà inizio nei prossimi mesi e prevede la collaborazione con l’Università di Pisa e con l’IRCCS Fondazione Stella Maris.

SCOPO DELLO STUDIO

Lo scopo dello studio consiste nel valutare il danno emergente, nei suoi vari aspetti socio-economici dei soggetti affetti da paralisi celebrale infantile (PCI) con un danno biologico riconosciuto tra il 90 e il 100%, al fine di identificare, nell’ipotesi di una responsabilità professionale connessa all’insorgenza della PCI, quanti più possibili parametri possano incidere nel computo del danno emergente [note 10-11].

Tale valutazione verrà effettuata tenendo conto dell’aspettativa di vita media dei soggetti affetti e degli indicatori per stabilire tale aspettativa; delle spese di cura e di gestione del bambino in ragione, anche, di quanto previsto in tema di sicurezza sociale per questi soggetti (v per esempio il nomenclatore SSN per protesi ortesi ausili). Nell’ambito della valutazione delle spese verranno incluse sia quelle sostenute dalla famiglia, sia quelle rimborsate del SSN/SSR. [nota 12]

La paralisi cerebrale infantile (PCI) è definita [nota 1] una turba persistente, ma non immutabile dello sviluppo della postura e del movimento, dovuta ad alterazioni delle funzioni cerebrali per cause pre, peri o post natali, prima che si completi la crescita e lo sviluppo del sistema nervoso centrale (SNC).

Come tutte le definizioni, questa non è sufficiente a delineare la complessa realtà di tale patologia, perché non ne evidenzia le componenti determinanti, quali: i deficit sensitivi e sensoriali, le alterazioni della percezione, le distorsioni della rappresentazione mentale, i problemi prassici e gnosici, le difficoltà di apprendimento e di acquisizione, i disturbi cognitivi e quelli relazionali, per ricordare i più importanti.

La PCI ha un’incidenza di due per mille nati [note 2-3], e nonostante i continui miglioramenti dell’assistenza alla gravidanza e al parto, questo valore non accenna a diminuire [nota 4]. A differenza di quanto comunemente si creda, la maggior parte delle cause di PCI sono di origine prenatale (infettive, genetiche, tossiche e ipossiche), mentre solo una piccola parte di queste sono associate al parto.

Nel 2014 sono state emanate le nuove linee guida per i criteri del danno ipossico intrapartum [nota 5], più dei seguenti fattori sono presenti e maggiori sono le probabilità che ipossia-ischemia intrapartum giochi un ruolo patogenetico nel danno cerebrale

1. SEGNI NEONATALI COMPATIBILI CON UN EVENTO ACUTO INTRAPARTUM

  • Indice di Apgar < a 5 al quinto e decimo minuto;
  • evidenza di acidosi metabolica dall’arteria ombelicale caratterizzata dai seguenti valori: pH < a 7, BE > -12mmol/L;
  • evidenza di danno cerebrale acuto evidenziato alla risonanza magnetica o alla spettroscopia compatibile con sindrome ipossico ischemica;
  • presenza di coinvolgimento multi organo compatibile con sindrome ipossico ischemica.

2. FATTORI COMPATIBILI CON EVENTO ACUTO PERIPARTO O INTRAPARTO

  • evento ischemico o ipossico sentinella che avvenga prima o durante il parto: rottura d’utero, distacco placenta, prolasso funicolo, embolia liquido amniotico, emorragia fetale da vasi previ;
  • Pattern di cardiotocografia compatibile con evento acuto periparto o intraparto;
  • diagnostica per immagini compatibile con una eziologia da danno cerebrale acuto (iperecogenicità visibile almeno 48 ore dopo la noxa, TAC non rileva anomalie fino a 24-48 ore dal danno; il tipo di danno è solo a carico dei nuclei della base e della sostanza bianca;
  • esclusione di altre cause identificabili quali traumi, disordini della coagulazione, condizioni infettive o genetiche.

3. ENCEFALOPATIA DEL TIPO QUADRIPLEGIA SPASTICA O DISCINETICA

Nell’ambito del danno ipossico intrapartum, un importante capitolo riveste l’aspetto del risarcimento medico legale. Una volta stabilito che il danno cerebrale si sia verificato al momento del peripartum, e che emerga una incongruità comportamentale in nesso di causa con tale danno (ad esempio ritardo nell’espletamento della nascita), la quantificazione delle varie voci di danno, oggetto del risarcimento, (danno biologico, danno emergente, danno morale, eventuale danno da lucro cessante del caregiver) rappresentano un passaggio delicato ed importante per la tutela dei diritti del soggetto e dei genitori. In tale senso, le sentenze che si sono espresse circa il risarcimento alle famiglie con figli con PCI sono numerose e riflettono un’ampia varietà, relativamente alle voci di danno e agli importi liquidati  [note 6-7-8-9]

MATERIALI E METODI

Trattasi di uno studio osservazionale che raccoglie informazioni tramite questionari anonimi da somministrare a genitori di figli affetti da PCI, stratificati per fascia di età da 0 a 30, ove possibile. Prima di somministrare il questionario la famiglia è invitata a firmare un consenso informato (comitato etico?).

Dovrebbe essere previsto presso la Stellamaris di Calambrone un incontro con l’associazione delle famiglie di PCI al fine di presentare il progetto e attingere dalla loro casistica.

PREVISIONE DEI RISULTATI

E’ ipotizzabile che:

  • la maggior parte delle spese possano essere concentrate nel periodo di età post-scolare (dopo 15 anni);
  • nell’ambito di un’alta gravità, soggetti con disabilità inferiori (danno biologico del 90%, ad esempio carrozzina o piccoli movimenti degli arti) abbiano spese superiori a soggetti con danni maggiori;
  • emergano vari aspetti logistici non sempre presi in considerazione, quali ad esempio luogo di residenza, presenza di ascensore in casa, ( barriere architettoniche) numero di membri all’interno della famiglia e tipo di lavoro dei genitori che rappresentino una variabile determinante ai fini dei costi.

IDEA DI QUESTIONARIO

PCI - studio di medicina legale

note:

[1] Bax M, Goldstein M, Rosenbaum P, Leviton A, Paneth N, Dan B, Jacobsson B, Damiano D; Executive Committee for the Definition of Cerebral Palsy. Proposed definition and classification of cerebral palsy, Dev Med Child Neurol. 47, 571-6 (2005).

[2] Badawi N, Novak I, McIntyre et al; Proposed new definition of cerebral palsy does not solve any of the problems of existing definitions; Dan B, Bax M, Goldstein M, Rosenbaum P, Leviton A, Paneth N; The authors reply; Dev Med Child Neurol. 48, 78-79 (2006).

[3] Ferrari A, Cioni G, Le forme spastiche della paralisi cerebrale infantile: guida all’esplorazione delle funzioni adattive. Milano: Springer Editore (2005).

[4] SOCIETA’ ITALIANA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE (SIMFER) SOCIETA’ ITALIANA DI NEUROPSICHIATRIA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA (SINPIA) linee guida per la riabilitazione dei bambini affetti da paralisi cerebrale infantile Primo aggiornamento 2005-2006

[5] Neonatal Encelophathy and neurologic Outcome, Second Edition ACOG Vol 123,4 April 2014

[6] Tribunale Bologna, sez. III, 28/08/2015, (ud. 27/08/2015, dep.28/08/2015),  n. 2606

Stante la gravità delle condizioni di salute del bambino, manifestatesi già al momento della nascita sotto forma di importanti disturbi psicomotori, i genitori tramite i propri legali chiedevano all’Azienda Ospedaliera il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dagli stessi e dal bambino in conseguenza della negligenza ed imperizia imputabile al personale medico sanitario che aveva prestato assistenza alla donna durante il parto. Il fatto veniva, altresì, denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna.

La X ASS.NI spa, compagnia assicurativa dell’AZIENDA OSPEDALIERA, incaricava della gestione del sinistro la y spa, la quale nominava quale perito di fiducia il Dott. Z. Questi, ritenuta comprovata l’insorgenza di una grave sofferenza fetale acuta durante il parto di S. A. e riscontrato un esteso danno parenchimale cerebrale associato a segni assai precoci di atrofia parenchimale, con gravi limitazioni/disfunzioni sotto al profilo motorio, mentale e sensoriale, complicate dall’epilessia, quantificava il danno biologico dallo stesso subito in misura pari all’80-90%. Veniva, inoltre, negata una qualsiasi capacità lavorativa in proiezione futura e prospettata una speranza di vita notevolmente inferiore a quella media (40-50 anni) per l’insorgenza di complicanze di varia natura, principalmente infettivologica e respiratoria.

Raggiunto un accordo con la y spa, R. A. e F. M., genitori di S. A., in data 22 ottobre 2007 sottoscrivevano un atto di transazione e quietanza ciascuno, assistiti dai propri legali, per l’importo di € 100.000 a titolo di risarcimento del danno proprio subito in conseguenza del sinistro. Al contempo, in qualità di rappresentanti legali del figlio minore, sottoscrivevano con la stessa y spa un ulteriore atto di transazione e quietanza per l’importo di € 700.000, a titolo di risarcimento del danno subito dal bambino, pur non essendone stati previamente autorizzati dal Giudice Tutelare del Tribunale di Bologna.

Il 25 ottobre 2007 i legali di R. A. e F. M., gli Avvocati A e B di Bologna, sottoscrivevano a loro volta due atti di transazione e quietanza per l’importo di € 40.000 ciascuno, in relazione all’assistenza legale prestata a favore dei due coniugi”.

[7] Tribunale Teramo, 01/12/2015, (ud. 27/11/2015, dep.01/12/2015),  n. 1687

[8] Corte appello Ancona, 05/12/2014, (ud. 18/11/2014, dep.05/12/2014),  n. 1017

Con sentenza n. 18/10 di data 20.1.10 il Tribunale di Camerino condannava X al pagamento in favore di B.D. dell’importo di € 1.612.580,00, in favore di I.S. dell’importo di Euro 260.000,00, in favore di B.V. dell’importo di € 260.000,00, in favore di B.G. dell’importo di € 100.000,00 oltre accessori; condannava X al rimborso in favore degli attori delle spese di lite; condannava, nei limiti del massimale, la Ass.ni1 (nella quota del 50%), la Ass.ni2 (nella quota di coassicurazione del 20%), la Ass.ni3 (nella quota del 20%), la Ass.ni4 (nella quota del 10%) a tenere indenne X da quanto la stessa doveva versare in favore degli attori in virtù della medesima sentenza; dichiarava il difetto di legittimazione della spa Ass.ni5 e condannava X al rimborso in favore di tale società delle spese di lite; compensava integralmente le spese di lite tra le compagnie spa Ass.ni1, spa Ass.ni2, spa Ass.ni3, spa Ass.ni4 da un lato e X dall’altro.

… Il tribunale riteneva sussistente un’invalidità del 100% a carico di B. D. e, in applicazione delle tabelle elaborate dal tribunale di Milano per l’anno 2009, riconosceva in favore dello stesso, titolo di danno non patrimoniale, l’importo di € 1.377.580,00, operata la massima personalizzazione prevista dalle richiamate tabelle;

riconosceva un danno patrimoniale in pregiudizio del medesimo minore pari ad Euro 235.000,00, quale reddito che lo stesso non avrebbe potuto produrre a causa delle lesioni che presentava; riconosceva in favore di ciascuno dei genitori un danno non patrimoniale, da compromissione del rapporto parentale, pari ad Euro 250.000,00 ciascuno, nonchè un danno patrimoniale, rappresentato dalle spese necessarie per l’assistenza del figlio D., pari a complessivi Euro 20.000,00; escludeva la sussistenza di un danno patrimoniale a carico dei genitori per la perdita del contributo che il figlio D. avrebbe potuto garantire loro a mezzo del suo reddito futuro; riconosceva in favore del fratello di B.D., B.G., un danno non patrimoniale pari ad Euro 100.000,00. Riconosceva sull’importo liquidato in favore degli attori gli interessi determinati nella misura del 3% annuo con decorrenza dall’epoca dei fatti fino alla data della sentenza; successivamente gli interessi su tali somme venivano riconosciuti nella misura del tasso legale fino al saldo.

[9] Corte appello Firenze, sez. II, 10/11/2014, (ud. 23/10/2014, dep.10/11/2014),  n. 1852

Con atto di citazione ritualmente notificato, Co. Ve., Sc. Ma. e Co. Gi. – i primi due in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio Co. Lo. – hanno proposto appello avverso la sentenza 7.4.2010 n. 270/2010 del Tribunale di Grosseto, con la quale detto Tribunale ha condannato la Gestione Liquidatoria USL X a pagare, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle lesioni subite da Co. Lo. al momento della sua nascita, la somma di € 1.258.462,85 in favore del medesimo e quella di rispettivi € 472.000,00 e 610.656,88 in favore dei genitori Co. Ve. e Sc. Ma., oltre agli interessi legali, nonché respinto la domanda risarcitoria avanzata da Co. Gi., sorella di Lo. e condannato la Gestione Liquidatoria USL X a rifondere agli attori le spese del giudizio, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori dichiaratisi antistatali. Inoltre, ritenendo che, pur in presenza della sopra esposta concausa naturale, non dovesse operarsi una riduzione proporzionale della responsabilità dei sanitari (valutata dal ctu in 2/3 della totale), aveva condannato quest’ultimi al risarcimento dell’intero danno biologico patito da Lo. a causa della loro condotta negligente ed omissiva, precisato nella relazione peritale nella misura dell’85/90% di invalidità permanente, nonché del danno patrimoniale da lucro cessante per incapacità lavorativa futura e da quello emergente per spese di cura ed assistenza, per un importo complessivo di € 1.774.919,75, importo da cui, poi, aveva sottratto la somma di € 516.456,90, percepito in corso di causa quale acconto.

[10] Danno emergente: Tribunale, Reggio Emilia, sez. II civile, sentenza 23/02/2014 n° 338

[11] Diritto a Nascere sano: Cassazione Civile, sez. III, ordinanza interlocutoria 23/02/2015 n° 3569

[12] Neurol Sci. 2015 Feb;36(2):227-34.. Economic impact of multiple sclerosis in Italy: focus on rehabilitation costs. Ponzio M, Gerzeli S, Brichetto G, Bezzini D, Mancardi GL, Zaratin P, Battaglia MA