responsabilità-medica-legge-Gelli

In tema di responsabilità medica e risarcimento del danno, chi si occupa di perizie di medicina forense come me (che per questa attività faccio base a Milano e Firenze), oppure chi opera in qualità di legale incaricato, sta assistendo a una vera e propria rivoluzione normativa.

Entrata recentemente in vigore, la legge n.24 dell’8 marzo 2017 denominata Gelli-Bianco sancisce le nuove “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità finale degli esercenti le professioni sanitarie” con l’obiettivo di correggere e quindi di rendere più efficace la precedente legge Balduzzi n.189/2012 in materia di diritto alla salute, diritto penale, civile e amministrativo e di dignità professionale dell’operatore sanitario.

Le nuove direttive sono state elaborate nell’ottica di una maggiore tutela delle principali figure coinvolte da entrambe le parti in causa, con importanti ripercussioni in termini di onere della prova e risarcimento del danno oltre che di riduzione del contenzioso come delle forme più abusate di medicina difensiva, spesso adottate da medici e infermieri per mettersi al riparo da possibili contenziosi.

In particolare, in presenza di “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario” e a seguito d’imperizia (rimanendo escluse negligenza e imprudenza), con l’art.590 sexies cod. pen. (“Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria“) per la prima volta si stabilisce la non punibilità del professionista sanitario coinvolto in relazione a qualsiasi grado di responsabilità penale, mentre la legge Balduzzi in precedenza disponeva la non punibilità nel rispetto delle linee guida solo “per colpa lieve“, riferimento questo non più contemplato, non essendo più il grado della colpa una scriminante.

La non punibilità in presenza di imperizia si ha a condizione che:

  1. siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida, come definite e pubblicate ai sensi di legge, e risultanti adeguate alla “specificità del caso concreto” oppure, in assenza di queste
  2. qualora vi sia stato il rispetto delle “buone pratiche cliniche e assistenziali” (c.d. ars medica).

Va tenuto presente però che l’art. 6 della Legge Gelli, secondo la giurisprudenza di legittimità, non è applicabile agli eventi anteriori al 1 aprile 2017 (data di entrata in vigore della nuova legge), per i quali trova invece applicazione l’abrogato art. 3 comma 1 della Legge Balduzzi sopra citato.

Contestualmente per una più puntuale e sistematica regolamentazione delle linee guida il nuovo ordinamento attraverso l’articolo 5 della legge 24/2017 ne dispone l’aggiornamento biennale, ad opera di enti, istituzioni scientifiche private e pubbliche, e associazioni delle categorie professionali sanitarie, iscritte sulla base di determinati requisiti in apposito elenco preparato dal Ministero della Salute, il quale disciplina tramite decreto ministeriale tutto il Sistema Nazionale delle Linee Guida (SNLG) pubblicate sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità. Con questo provvedimento si rendono finalmente accessibili con chiarezza le indicazioni mediche fornite dalla comunità scientifica. Accanto allo SNLG nasce la nuova figura del Garante per il diritto alla salute, e viene istituito un Centro per la gestione del rischio sanitario e della sicurezza del paziente in ogni regione, per la gestione dei dati sui risarcimenti e sui costi del contenzioso.

Per quello che riguarda il codice civile invece, la legge Gelli–Bianco con l’articolo 7 disciplina due aspetti della responsabilità civile, distinguendo la posizione dell’operatore sanitario da quella della struttura sanitaria pubblica o privata che, anche nel caso in cui si avvalga dell’opera di professionisti sanitari esterni non dipendenti dalla struttura stessa, in regime intramoenia, in caso di contestazioni deve comunque rispondere della loro condotta illecita assumendosi una responsabilità di natura contrattuale, (ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del cod.civ.) mentre il medico, salvo il caso di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, risponde in via extracontrattuale (ex art. 2043 cod. civ.).Tali disposizioni si applicano anche contestualmente ad attività di ricerca clinica e sperimentazione, di prestazioni in telemedicina e in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. La prescrizione dell’azione a seguito di questa bipartizione diventa di 10 anni per le responsabilità di natura contrattuale (art. 2946 cod. civ.) e di 5 anni (art. 2947 cod. civ.) per quelle di natura extra-contrattuale,

Distinguendo le due posizioni per la struttura sanitaria e per il medico, l’attuale normativa sposta il rischio sul soggetto economicamente più forte, in modo che l’esercente la professione sanitaria debba rispondere solo dei danni documentati dal paziente, mentre quest’ultimo viene invitato ad agire contro chi più facilmente gli può risarcire i danni.

Un’altra differenza è che in presenza di responsabilità extra-contrattuale (quindi del medico) l’onere della prova spetta al paziente, mentre quando si tratta di responsabilità contrattuale esso spetta all’ospedale o alla struttura sanitaria coinvolta.

Con l’art. 8 viene introdotto il tentativo obbligatorio di conciliazione presso il giudice civile competente con l’espletamento di una consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c. L’azione risarcitoria può essere portata avanti solo se la conciliazione non riesce o non si conclude nel termine di sei mesi dal deposito del ricorso.

L’articolo 9 disciplina infine l’azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa della struttura sanitaria nei confronti del professionista sanitario (in caso di dolo o colpa grave di quest’ultimo), a seguito dell’avvenuto risarcimento e nel termine di un anno dal  pagamento effettuato.

Infine, con l’obiettivo di rendere effettivo in caso di condanna il risarcimento dei danni cagionati ai pazienti, la legge n.24 dell’8 marzo 2017 Gelli-Bianco dispone per le strutture sanitarie precisi obblighi assicurativi in fatto di copertura contrattuale ed extracontrattuale, e parimenti sancisce l’obbligo di assicurazione per i professionisti sanitari che svolgono l’attività al di fuori di tali strutture o in regime libero-professionale.

Per approfondimenti sulla nuova legge Gelli consultane la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.